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Roma, 17 luglio 2017
Circolare n. 128/2017
Oggetto: Trasporto ferroviario – Misure
agevolative – Art.47 del D.L.
n.50/2017 convertito nella legge 21.6.2017, n.96, su S.O.
alla G.U. n.144 del 23.6.2017.
Si
evidenziano di seguito le misure a favore del trasporto ferroviario delle merci
contenute nella legge indicata in oggetto (cosiddetta Manovrina), emanate anche a seguito delle richieste formulate da
Confetra e Assoferr al Forum di Pietrarsa
del novembre 2016.
Silenziamento carri ferroviari (art. 47 c.10) – E’ stato istituito nello
stato di previsione del Ministero Infrastrutture e Trasporti il Fondo per il
finanziamento degli interventi per l’ammodernamento dei carri ferroviari, in
particolare per l’abbattimento del rumore tramite il rinnovo dei sistemi
frenanti; per l’anno 2018 il finanziamento è pari a 20 milioni di euro.
Incentivi (art.47 c.11 ter) – E’ stata
confermata la misura degli incentivi introdotti con la legge n.190/2014,
ulteriori rispetto al Ferrobonus, pari a 100 milioni di euro annui che il
Ministero dei Trasporti riconosce alle imprese ferroviarie al fine di sostenere
gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario.
Riduzione canoni concessori (art.47 c.11 quater)
– E’ stata previsto che le Autorità di Sistema Portuale possano riconoscere,
nel rispetto dei limiti minimi dei canoni fissati dalle norme, una progressiva
riduzione dei canoni di concessione demaniale sulle aree in cui insistono
attività terminalistiche, in funzione del
raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale.
Ciascuna Autorità stabilisce gli obiettivi di traffico ferroviario, nonché
l’entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le
risorse di bilancio disponibili.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.193/2016
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Codirettore |
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
S.O. alla G.U. n.144 del 23.6.2017
LEGGE 21 giugno 2017, n. 96
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo.
Testo del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50 coordinato con la
legge di conversione 21 giugno 2017,n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative
a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo.».
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
*** omissis ***
Titolo IV
MISURE URGENTI PER RILANCIO
ECONOMICO E SOCIALE
Capo I
Misure nel settore dei trasporti e
delle infrastrutture
*** omissis ***
Art. 47
Interventi per il trasporto ferroviario
1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della
compatibilita' degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee
ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di
cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31
ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di
efficienza e sviluppo, previa intesa tra le regioni e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. e' individuata quale unico soggetto
responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici
da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al
comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate,
nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in
coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti
gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il
relativo pronunciamento da parte del competente organismo
preposto alla sicurezza.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilita'
dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettivita'
della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree
metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi
portuali ed aeroportuali, sono individuate, nell'ambito delle linee
ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria
nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello
Stato per eventuali investimenti sulle linee.
4. Le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee
regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresi'
concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la
realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1,
ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
nella gestione delle reti ferroviarie regionali , ivi comprese
quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai
sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando
le risorse necessarie per la copertura finanziaria .
5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa con la singola regione interessata e in sede di
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate, tra quelle di
cui al comma 3, le linee che assumono la qualificazione di
infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle
risorse da destinare alla gestione ai sensi del secondo periodo, ivi
incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello
Stato che sono corrispondentemente riallocate. Tali linee sono
trasferite, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio
indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale
trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la
gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai
sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138T.
6. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi
Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a
rendere gli interventi piu' aderenti alle mutate esigenze dei
contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le
risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del
14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n.
61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo
2012, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti
sorti in base alle predette delibere, provvede alla loro revoca e
alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di
Grandi Stazioni Rail, nonche' alla contestuale approvazione di nuovi
progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali.
7. All'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Fermi restando gli
obblighi di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 70
milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono trasferite
al patrimonio della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi
automobilistici S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia e nell'ambito del piano di
risanamento della societa', esclusivamente a copertura delle
passivita', anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del
comparto infrastruttura. Restano fermi gli atti, i provvedimenti e le
operazioni gia' realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2016, n. 218, ivi compreso il
trasferimento della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi
automobilistici S.r.l. alla societa' Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.a., realizzato nell'ambito della riorganizzazione delle
partecipazioni dello Stato nel settore e in ragione della
sussistenza, in capo alla medesima societa', di qualita' industriali
e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuita' del lavoro e
del servizio, nonche' l'impegno della societa' Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto, di provvedere
nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale
della societa'».
8. E' autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle
somme dovute in relazione all'erogazione dei servizi di trasporto
pubblico locale ferroviario gia' eserciti nella Regione Siciliana per
l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno
2014, nelle more della definizione dei relativi rapporti
contrattuali, nel limite delle risorse gia' impegnate, ivi inclusi i
residui perenti, nonche' di quelle iscritte in bilancio e nel
rispetto della vigente normativa europea.
9. Nelle more del perfezionamento della delibera del CIPE
relativa alla sezione transfrontaliera della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione ai fini dell'avvio della realizzazione
dell'Opera con le modalita' di cui all'articolo 2, commi 232, lettere
b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come previsto
dalla legge 5 gennaio 2017, n. 1, sono autorizzate le attivita'
propedeutiche all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 allo
scopo finalizzate a legislazione vigente. L'opera e' monitorata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
10. Al fine di promuovere, in applicazione del regolamento (UE)
1304/2014, il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per
l'abbattimento del rumore prodotto da tali carri e compensare le
imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli
interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione di
20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
11. Le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono destinate in
favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri
ferroviari, nel rispetto del regolamento di esecuzione (UE) 2015/429
della Commissione, con modalita' stabilite con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
11-bis. Al fine di migliorare la flessibilita' dei collegamenti
ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio
di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000, puo' essere effettuato
anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di
esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto
ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse
previste a legislazione vigente destinate al Contratto di
programma-parte servizi tra lo Stato e la societa' Rete ferroviaria
italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.
11-ter. Al fine di sostenere gli operatori della logistica e del
trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese
ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci
relativamente agli anni 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che le destina alle imprese
ferroviarie, nel rispetto della normativa europea, alle condizioni e
con le modalita' stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter, del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.
11-quater. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle
merci in ambito portuale, ciascuna autorita' di sistema portuale,
relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui
insistono attivita' terminalistiche, puo' riconoscere, nel rispetto
dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di
concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di
traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad
essa riconducibile. Ciascuna autorita' di sistema portuale stabilisce
gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entita' e le
modalita' di determinazione dello sconto compatibilmente con le
risorse disponibili nei propri bilanci.
11-quinquies. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto
ferroviario e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato
alla formazione di personale impiegato in attivita' della
circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura
professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al
presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle
attivita' di formazione realizzate, a condizione che le stesse
abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del
personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche
utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' avvalendosi di organismi
riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In
ogni caso, il finanziamento delle iniziative e' assicurato unicamente
alle attivita' formative per le quali non vi sia stato alcun esborso
da parte del personale formato e possono altresi' essere rimborsati
gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei
corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
FINE TESTO